Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12652 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .
Concordato preventivo - Inammissibilità - Dichiarazione di fallimento - Impugnazione della sola sentenza di fallimento - Formulazione di censure limitate alla inammissibilità della domanda di concordato preventivo - Ammissibilità
In tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.
Massimario Ragionato
- ∙ Reclamo avverso il decreto di omologa
- ∙ Ricorso per cassazione
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Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo