il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12529 - pubb. 04/05/2015

La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del trust

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Giugno 2014, n. 14041. Est. Rordorf.


Clausola di proroga in atto costitutivo di "trust" - Opponibilità - Limiti - Erede del costituente - Esclusione - Condizioni

Giurisdizione civile - Regolamento preventivo di giurisdizione - Preclusione per emanazione di provvedimento cautelare che affronti la questione di giurisdizione - Insussistenza - Fondamento - Limiti



La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un "trust" vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del "trust", pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al "trust", mentre non vincola i soggetti che rispetto al "trust" sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario. (massima ufficiale)

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Franco Benassi


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