Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12128 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2015. .


Società - Socio illimitatamente responsabile - Posizione di terzo rispetto alla società - Esclusione - Concordato preventivo - Estinzione della garanzia reale prestata per debiti della società - Esclusione



Il socio illimitatamente responsabile di società di persone è obbligato con la società nei confronti dei creditori e, come tale, non può considerarsi terzo rispetto ad essa, ma debitore per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni dei debiti sociali. L'atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può, quindi, essere considerato costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per un'obbligazione propria, con la conseguenza che il creditore dovrà essere pagato integralmente anche in sede concordataria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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