Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11505 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Luglio 2004. .
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Trascrizione della relativa domanda giudiziaria - Rilevanza - Nel caso di successivo fallimento del promissario inadempiente - Conseguenze - Opponibilità alla massa dei creditori della sentenza di accoglimento - Preclusione della scelta del curatore "ex" art. 72 legge fall. - Sussistenza
Quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fallimentare. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare ex art. 2932 c.c