Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21342 - pubb. 08/03/2019

Domanda di risarcimento danni dell’azionista di Banca Marche nei confronti della cessionaria dell’azienda trasferita all’ente-ponte

Tribunale Ancona, 20 Febbraio 2019. Est. Casarella.


Credito e mercati finanziari – Organismi di vigilanza – Azione dell’investitore per omesso controllo – Competenza del giudice amministrativo

Domanda giudiziale – Qualificazione – Azionista Banca Marche – Fattispecie



Le domande proposte nei confronti di Banca d’Italia e Consob volte a far valere i danni patiti dall’investitore (nella specie acquirente azioni di Banca Marche) in conseguenza dell’omesso esercizio dei poteri amministrativi e pubblicistici di vigilanza e controllo è di competenza del giudice amministrativo, in quanto la posizione giuridica dell’investitore rispetto a detti organismi di controllo ha natura di interesse legittimo, in quanto i poteri di vigilanza non mirano a tutelare specifici interessi individuali, ma l’interesse pubblico al corretto andamento del mercato, per la cui tutela l’ente è dotato di discrezionalità nell’uso dei mezzi a sua disposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nonostante la carenza di specifiche qualificazioni normative, per la qualificazione della pretesa risarcitoria (ai sensi dell’art. 2043 c.c. (sul presupposto della generica qualità di azionista/investitore ingannato dalle false notizie esposte nel prospetto), ai sensi dell’art. 2409 c.c. (con riferimento all'omesso controllo da parte dei sindaci) nonché dell’2395 c.c. quale socio danneggiato dall'azione degli organi societari, è sufficiente che l'attore - dopo aver premesso di essere stato azionista della banca (nella specie Banca delle Marche) e di aver ampliato la sua partecipazione, esercitando la successiva opzione d'acquisto - lamenti di aver visto annichilito il valore di tale partecipazione ed essenzialmente alleghi che la banca:
- ha curato per suo conto l'acquisto delle azioni emesse e riservate agli azionisti in esecuzione della "convenzione", che non ha adempiuto correttamente, attribuendo un profilo irreale all'investitore e suggerendo un acquisto comunque da sconsigliare;
- ha pubblicato il prospetto del 6 febbraio 2012, relativo alla sottoscrizione delle azioni offerte in opzione agli azionisti, con un contenuto intrinsecamente decettivo, circa le reali condizioni patrimoniali della banca. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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