Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1366 - pubb. 27/10/2008
Adeguatezza dell'operazione su misura del cliente
Tribunale Rovigo, 23 Aprile 2008. Est. Anna Ghedini.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Valutazione discrezionale circa il contenuto degli obblighi informativi – Obbligo dell’intermediario di calibrare tali obblighi in base alla particolarità del rapporto – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Rifiuto del cliente di fornire informazioni – Obbligo dell’intermediario di reiterare la richiesta di informazioni – Sussistenza.
Il concetto di adeguatezza delle informazioni consente valutazioni discrezionali circa il contenuto degli obblighi informativi: l’informazione deve essere elastica, ritagliata sul profilo e sui desideri del cliente, calibrata rispetto alle particolarità del rapporto. Alla luce di questo criterio debbono essere valutate le clausole di stile sovente riportate nei moduli sottoscritti dal cliente al quale deve comunque essere sempre fornita una dettagliata informazione sullo strumento oggetto di negoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora il rifiuto del cliente di fornire informazioni sia particolarmente distante nel tempo, l’intermediario, prima di dar corso a nuove operazioni, ha il dovere di reiterare la richiesta al cliente medesimo di fornire le informazioni relative a propensione al rischio e obiettivi di investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Enrico Scarazzati
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