Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35307 - pubb. 01/10/2026
Concordato in continuità e ristrutturazione trasversale: la classe favorevole deve essere composta da creditori interessati alla distribuzione del valore
Appello Bari, 21 Settembre 2026. Pres. Mitola. Est. Caserta.
Concordato preventivo in continuità - Ristrutturazione trasversale - Art. 112, comma 2, lett. d), CCII - Classe favorevole - Creditori non soddisfatti secondo l’ordine delle prelazioni – Inidoneità
Concordato preventivo in continuità - Crediti tributari e contributivi - Dissenso dei creditori pubblici - Cram down fiscale - Ristrutturazione trasversale - Condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII
Concordato preventivo in continuità - Omologazione - Fattibilità economica - Risultati effettivi della gestione - Scostamento dalle previsioni del piano
Ai fini dell’omologazione del concordato in continuità mediante ristrutturazione trasversale, qualora non sia raggiunta la maggioranza delle classi, la classe favorevole richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. d), CCII deve essere formata da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione; non è pertanto idonea una classe composta da creditori chirografari che non riceverebbero alcun soddisfacimento neppure se tale valore fosse distribuito secondo l’ordine delle prelazioni.
Nel concordato in continuità aziendale il superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali mediante il cram down previsto dall’art. 88 CCII non esonera dalla ricorrenza delle condizioni stabilite dall’art. 112, comma 2, CCII per l’omologazione mediante ristrutturazione trasversale; l’adesione dei creditori pubblici, ai fini della condizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), nn. 1 e 2, deve essere espressa.
La fattibilità del concordato in continuità deve essere verificata anche alla luce dei risultati effettivamente conseguiti dall’impresa nel corso dell’esecuzione del piano, sicché uno scostamento di rilevante entità tra i risultati economici previsti e quelli effettivamente realizzati, non riconducibile alla fisiologica variabilità delle previsioni, può evidenziare la manifesta inettitudine del piano a conseguire gli obiettivi dichiarati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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