Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34909 - pubb. 02/07/2026
L’IMU prededucibile nella liquidazione controllata
Tribunale Verona, 14 Giugno 2026. Est. Lanni.
Liquidazione Controllata – IMU maturata in corso di procedura – Disciplina applicabile – Art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992 – Applicabilità
Va respinta l’istanza del liquidatore di autorizzazione al pagamento dell’IMU maturata in corso di procedura, considerato che anche alla liquidazione controllata deve ritenersi applicabile l’art. 10 comma 6 D.Lgs. n. 504/92, tenuto conto: 1) del rinvio generale alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale contenuto nell’art. 275 CCII; 2) della parificazione, nel diritto vivente, della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale per tutti gli aspetti non espressamente regolati nella disciplina specifica relativa alla liquidazione controllata (v. Corte Cost. n. 121/24). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) (1)
(1) L’art. 10, co. 6 del D.Lgs. n.504/1992, come modificato dall’art. 1 co. 173, lett. c, l. 296/2006, prevede che “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. Come noto, la giurisprudenza ha chiarito che il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, comma secondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del 2019 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18882 del 10/06/2022).
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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