Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34802 - pubb. 05/06/2026

Concordato semplificato, dovere di collaborazione con l'esperto, correttezza e buona fede

Tribunale Torino, 23 Aprile 2026. Pres. Astuni. Est. Pittaluga.


Concordato semplificato – Controllo del tribunale – Relazione dell’esperto


Composizione negoziata – Trasparenza – Contenuto – Trasmissione all’esperto della situazione economico-patrimoniale aggiornata


Concordato semplificato – Termine per integrazioni – Limiti



La dichiarazione dell’esperto circa la sussistenza della buona fede nelle trattative non costituisce un mero presupposto formale, ma deve essere sottoposta a verifica critica da parte del tribunale.


Il dovere di trasparenza imposto dagli artt. 4, 16 e 17 CCII richiede una rappresentazione completa, veritiera e aggiornata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.


La mancata trasmissione all’esperto della situazione economico-patrimoniale aggiornata integra violazione sostanziale dei doveri di correttezza e buona fede, posto che l’imprenditore è tenuto a collaborare lealmente con l’esperto, fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie alla verifica della sostenibilità del percorso di risanamento.


Il termine previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII per integrazioni o modifiche non deve essere concesso quando le cause di inammissibilità siano insanabili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Cao


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