Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32711 - pubb. 26/02/2025

Concordato preventivo: quando informazioni incomplete, inesatte o decettive possono giustificare la revoca ai sensi dell’art. 106 CCII

Tribunale Bergamo, 23 Dicembre 2024. Pres. Scibetta. Est. Fuzio.


Concordato preventivo - Gruppo di imprese - Atti in frode - Informazioni ai creditori incomplete, inesatte o decettive



"Nel concordato preventivo di gruppo, ai sensi dell’art. 106 CCII, la revoca dell’ammissione può essere disposta non solo in presenza di atti in frode ai creditori, ma anche quando le informazioni fornite nel piano concordatario risultano incomplete, inesatte o decettive, tali da impedire ai creditori di esprimere un voto consapevole. La mancata evidenziazione di passività rilevanti o la sovrastima di attivi incerti determina l'inammissibilità della proposta concordataria e può giustificare l’apertura della liquidazione giudiziale."

 

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Il Tribunale di Bergamo si è pronunciato su una procedura di concordato preventivo di gruppo ai sensi dell’art. 284 del Codice della crisi d’impresa.

 

Dopo un iter procedurale articolato, caratterizzato da diverse proroghe e verifiche da parte del Commissario Giudiziale, il Tribunale ha rilevato criticità rilevanti nella proposta concordataria presentata dalle società ricorrenti, tra cui: a) incremento fittizio dell’attivo, dovuto a errate appostazioni contabili e alla mancata evidenziazione di crediti incerti; b) sottovalutazione del passivo, con omissione di debiti erariali e di altre passività non correttamente indicate; c) mancata interlocuzione con il Comune, elemento essenziale per la realizzazione delle operazioni immobiliari su cui si basava una parte significativa del piano; d) assenza di certezze sulle autorizzazioni amministrative, necessarie per l’attuazione del piano industriale previsto; e) errata valutazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, con previsioni di incasso non realistiche.

 

Alla luce di queste criticità, il Tribunale ha ravvisato i presupposti per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo di gruppo e per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 106 CCII, considerando le informazioni fornite ai creditori potenzialmente decettive e idonee a pregiudicare un consenso informato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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