Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32670 - pubb. 19/02/2025
Revoca del concordato preventivo per atti colposi nella fase esecutiva
Tribunale Bergamo, 23 Dicembre 2024. Pres. Scibetta. Est. Fuzio.
Concordato preventivo – Revoca – Atti colposi – Fase esecutiva
"Ai fini della revoca del concordato preventivo ex art. 120 CCII, non è necessario che il debitore abbia posto in essere atti dolosi; è sufficiente che le sue condotte siano caratterizzate da colpa grave, laddove abbiano compromesso l’attuazione del piano e pregiudicato i creditori. La mala gestio nella fase esecutiva, se connotata da grave negligenza o imprudenza, può giustificare la revoca e l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto incompatibile con il corretto adempimento degli obblighi concordatari.”
Il Tribunale di Bergamo ha esaminato la richiesta di revoca del concordato preventivo omologato, valutando se sussistessero i presupposti di cui all'art. 120 CCII. La norma prevede che la revoca possa avvenire non solo per atti dolosi del debitore, ma anche per condotte colpose che abbiano compromesso l’esecuzione del concordato o arrecato pregiudizio ai creditori.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha accertato che il debitore aveva posto in essere atti di mala gestio, caratterizzati da colpa grave, che avevano determinato il mancato rispetto delle previsioni concordatarie e il peggioramento della situazione finanziaria. È stato evidenziato che la continuità aziendale prevista dal piano si era rivelata insostenibile, sia per scelte gestionali inadeguate, sia per l’assenza di un’efficace esecuzione degli impegni assunti nel concordato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che le condotte del debitore, pur non connotate da dolo, integrassero un livello di colpa tale da giustificare la revoca del concordato e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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