Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28370 - pubb. 13/12/2022

Nella Liquidazione Controllata la determinazione dell’importo del mantenimento è successiva all’apertura della procedura

Tribunale Bologna, 29 Novembre 2022. Pres. Florini. Est. Rimondini.


Liquidazione Controllata - Determinazione dell’importo per il mantenimento - Indicazione nella sentenza di apertura della procedura - Necessità - Esclusione

Liquidazione Controllata - Indicazione del debitore della durata - Impegno a corrispondere una quota di reddito - Irrilevanza



La determinazione dell’importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, pur potendo il tribunale provvedere al riguardo in via provvisoria e sulla base degli atti, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall’OCC, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura ed espletati a tal fine dal liquidatore i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all’attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla sentenza.

Ai fini dell’ammissione, è irrilevante l’indicazione del debitore istante della durata della procedura di liquidazione controllata (nel caso di specie, cinque anni), come pure l’impegno a versare una quota di reddito per tutto il periodo della stessa; tale previsione, oltre a porsi in potenziale contrasto con le norme della Direttiva “Insolvency” 1023/2019 (recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022) - considerata l’esdebitazione dopo tre anni, in presenza dei presupposti -, appare del tutto ultronea rispetto alle caratteristiche proprie della liquidazione controllata, in quanto detta procedura non ha - al contrario della Ristrutturazione dei debiti del consumatore e del Concordato minore - alcun contenuto volontaristico e negoziale. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,
mancini@studiomanciniassociati.it


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