Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2305 - pubb. 20/07/2010
Concordato preventivo, formazione delle classi e dimensione temporale dei pagamenti
Tribunale Vicenza, 06 Luglio 2009. Est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Modifica della domanda a seguito di inammissibilità – Non configurabilità.
Fallimento – Concordato preventivo – Piano – Pagamenti – Dimensione temporale – Incertezza – Inammissibilità della domanda.
Fallimento – Concordato preventivo – Classi di creditori – Diversa collocazione ex lege – Uguale trattamento nel piano – Inammissibilità.
Fallimento – Concordato preventivo – Decreto di inammissibilità – Convocazione dei creditori e del P.M. istanti – Iniziativa d’ufficio – Esclusione.
Fallimento – Concordato preventivo dichiarato inammissibile – Consecuzione tra procedure – Esclusione. (20/07/2010)
La proposta di concordato preventivo dichiarata inammissibile non può essere modificata o integrata fino all’inizio delle operazioni di voto, posto che non vi è alcuna procedura pendente, né proposta che si possa modificare; va invece presentata una nuova proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
E’ inammissibile una domanda di concordato preventivo che non definisca con certezza la dimensione temporale dei pagamenti, e/o che li faccia dipendere dalla (lunga) durata del contenzioso in essere con terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
E’ inammissibile una domanda di concordato preventivo che presenti un piano con suddivisione in classi dei creditori, secondo cui gli stessi, pur avendo diversa collocazione ex lege, vengono trattati con la stessa percentuale di pagamento, poiché alla diversa collocazione dei privilegi deve corrispondere anche un diverso trattamento, per non alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La convocazione da parte del G.D. dei creditori già istanti, e/o del P.M. (già istante), a seguito di declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo, serve a consentire di esercitare i diritti ed i poteri che la legge attribuisce a tali soggetti, cioè l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento; ha valenza di atto (dovuto) meramente amministrativo e non può essere perciò confusa con l’iniziativa giurisdizionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Non può esservi consecuzione tra procedure (o degli effetti delle procedure) ove la prima di esse non sia neppure iniziata per inammissibilità del relativo ricorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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