Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11910 - pubb. 15/01/2015
Revocatoria fallimentare: irrilevanza della distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, consistenza e durevolezza come concetto dinamico sia quantitativo che temporale
Tribunale Piacenza, 23 Dicembre 2014. Est. Gabriella Schiaffino.
Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Conto scoperto conto passivo differenza irrilevanza – Onere prova riparto – Rientro consistente e durevole – Nozione – Criterio differenziale art 70 applicabilità periodo precedente – Interpretazione
Alle revocatorie instaurate a seguito di fallimento dichiarato in epoca successiva alla data del 17 marzo 2005 e prima della data del 1° gennaio 2008 si applica la previsione di cui all’art 70 L. Fall. nella formulazione del DLGS n 169 del 2007 che ha natura interpretativa. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Con riguardo alle revocatorie di rimesse bancarie instaurate secondo la nuova formulazione dell’art 67, comma 3, L. Fall. non opera più la distinzione tra conto scoperto e conto passivo e tra funzione ripristinatoria e solutoria dato che l’unico criterio è costituito dal rientro finalizzato a ridurre l’esposizione debitoria nei confronti della banca. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
A carico della Curatela sussiste l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza della fallita da parte della banca nonché, sotto il profilo oggettivo, di provare la consistenza e durevolezza della riduzione, mentre è onere della banca eccepire tempestivamente il limite differenziale previsto dall’art 70 L.Fall.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
La nozione di consistenza e durevolezza della riduzione esprime un concetto economico dinamico sia quantitativo che temporale la verifica del quale può essere fatta all’esito di un esame complessivo di tutti gli accrediti e degli addebiti, tenendo conto dell’importo medio delle rimesse dato dalla somma delle stesse divisa per il loro numero, rapportate all’importo medio del saldo debitore computato all’inizio e a fine del periodo di riferimento; la percentuale che ne emerge individua un criterio di valutazione della consistenza delle rimesse medesime che, rapportata alla loro durata può fornire elementi di valutazione sulla rilevanza delle stesse. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Il riferimento al cosiddetto limite differenziale di cui all’art 70 L.Fall. opera solo una volta accertata la sussistenza di rimesse consistenti e durevoli e non integra un criterio sostitutivo di tale indagine imprescindibile. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini
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