Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32684 - pubb. 20/02/2025
Obblighi di controllo e manutenzione del bene assicurato a pena di decadenza
Tribunale Milano, 14 Novembre 2024. Est. Tranquillo.
Assicurazione - Contratto - Obblighi di controllo e manutenzione del bene assicurato a pena di decadenza - Sproporzione rispetto all’oggetto del contratto - Onere eccessivo
"In un contratto di assicurazione, la clausola che impone all’assicurato obblighi di controllo e manutenzione del bene assicurato a pena di decadenza, qualora sia sproporzionata rispetto all’oggetto del contratto e implichi un onere eccessivo e difficilmente adempibile, è nulla per contrasto con l’art. 33 del Codice del Consumo e con la causa del contratto, ai sensi dell’art. 1322 c.c. In tal caso, la nullità della clausola può estendersi all’intero contratto se la stessa incide in modo sostanziale sul rischio assicurato, determinandone l’inutilità pratica per l’assicurato."
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La decisione del Tribunale di Milano in rassegna riguarda il caso in cui il ricorrente ha contestato la nullità del contratto di assicurazione di una imbarcazione a causa di una clausola particolarmente gravosa, che imponeva controlli settimanali sul bene assicurato a pena di decadenza della copertura.
Il Tribunale ha ritenuto questa clausola sproporzionata e in contrasto con la funzione stessa del contratto assicurativo, determinandone la nullità ai sensi degli artt. 33 del Codice del Consumo e 1322 c.c.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto che tale clausola eliminasse sostanzialmente il rischio assicurato, compromettendo la causa del contratto e rendendolo inidoneo a produrre effetti giuridici. In conseguenza della nullità, è stata disposta la restituzione dei premi pagati dal ricorrente, con condanna dell’assicurazione al pagamento di interessi e spese legali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Livia Marcinkiewicz
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