Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26606 - pubb. 10/02/2022
I gravi difetti che danno luogo alla responsabilità ex art. 1669 c.c.
Tribunale Firenze, 28 Gennaio 2022. Est. Carvisiglia.
Responsabilità ex art. 1669 c.c. - Responsabilità - Prescrizione
Per la configurabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c. vanno ritenuti gravi difetti dell'edificio non soltanto quelli costruttivi, che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio stesso. Anche i difetti delle fosse biologiche, dalle quali siano fuoriusciti i liquami che hanno invaso i locali interrati dell'edificio condominiale, vanno ricompresi nel novero dei gravi difetti previsti per la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 27/12/1995, n. 13106; in tema di difetti costruttivi delle fosse biologiche cfr. altresì Cassazione civile, sez. II, 02/12/2008, n. 28605; in tema di insufficienza ricettiva dell'impianto di scarico e di smaltimento dei rifiuti biologici di un complesso abitativo cfr. Cass. civ. Sez. II, 21/04/1990, n. 3339).
Il termine annuale di prescrizione è validamente interrotto con la ricezione della lettera di essa in mora anche da parte del solo difensore, come ritiene Cass. n. 25984 del 05/12/2011, secondo cui l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all'avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale; l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento (cfr. Cass.n. 5208 del 17/03/2015). (Francesco Toschi Vespasiani) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Francesco Toschi Vespasiani
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