Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25082 - pubb. 02/04/2021

Contratto dissimulato costituito da donazione stipulata senza la forma prescritta

Tribunale Napoli Nord, 17 Febbraio 2021. Est. Lombardo.


Art. 1414 cod. civ. – Simulazione – Validità tra le parti contratto sottostante (donazione) – Requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge – Nullità – Sussistenza



In applicazione dell’art. 1414, comma 1, cod. civ., il contratto simulato (compravendita) non produce effetti tra le parti contraenti, potendo solo spiegare effetti tra queste l’atto dissimulato (donazione), salvo che per tale ultimo contratto sussistano i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge. (Raffaello Chillemi) (riproduzione riservata)

[Nel caso in esame, mancavano i requisiti di forma prescritti a pena di nullità dalla legge: in particolare, a mente dell’art. 782 cod. civ. per la validità della donazione è necessario l’atto pubblico, che, in virtù dell’art. 2699 cod. civ., deve essere redatto da un notaio secondo le formalità previste. All’uopo, l’articolo 48 della legge 16/2/1913 n. 89 (legge notarile), a seguito della novella di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilisce la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell’atto, per cui, in sua mancanza, il contratto è nullo per difetto di forma.]


Segnalazione dell’Avv. Luca Caravella



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