Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23313 - pubb. 03/03/2020
Impugnazione di testamento olografo per incapacità fisica del testatore e ordine di esibizione della cartella clinica
Tribunale Pescara, 25 Ottobre 2019. Pres., est. Di Fulvio.
Impugnazione di testamento olografo per incapacità fisica del testatore a redigere la scheda testamentaria – Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – Inidoneità delle risultanze dell'elaborato peritale a pervenire ad un corretto giudizio tecnico di riferibilità della scheda testamentaria alla de cuius – Rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
E’ onere dell'attore dimostrare la falsità del testamento impugnato, ovvero l’incapacità di intendere e volere del de cuius al momento della redazione del testamento olografo; tale onere non può ritenersi assolto laddove si produca una sola scrittura di comparazione, costituita da atto pubblico, peraltro recante una sola sottoscrizione del de cuius, redatto oltre 27 anni prima della redazione del testamento per cui è causa.
La consulenza tecnica grafica d’ufficio, al fine di pervenire ad un corretto giudizio tecnico di riferibilità o meno alla de cuius della scrittura del testamento, necessita, infatti, del rigoroso rispetto del protocollo di indagine, il quale prevede che le scritture comparative debbano essere: i) coeve, ossia temporalmente prossime alla scrittura da esaminare; ii) omogenee, ossia della stessa tipologia; iii) di numero sufficiente.
Non può essere accolta la richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della cartella clinica attestante eventuali patologie dalle quali era affetta la de cuius, attesa l'inerzia di parte istante nel periodo precedente il giudizio, e comunque entro i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. nei confronti dell’azienda sanitaria. (Luca Basciani) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Luca Basciani - Studio Legale Basciani–Volpe
Il testo integrale
Testo Integrale