Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34818 - pubb. 10/06/2026

Composizione negoziata: misure cautelari "prenotative" e inibitoria delle segnalazioni a sofferenza

Tribunale Piacenza, 21 Maggio 2026. Est. Lombardi.


Composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi – Fase prenotativa – Misure cautelari – Limiti – Divieto di effetti satisfattivi o conformativi – Escussione garanzie pubbliche MCC/SACE – Inibitoria – Presupposti


Segnalazioni a sofferenza – Inibitoria cautelare – Presupposti – Misura cautelare – Limiti – Cancellazione della segnalazione già effettuata – Inammissibilità della tutela cautelare



Le misure cautelari richieste nella fase prenotativa non possono imporre la prosecuzione dei rapporti a condizioni nuove, neutralizzare l’inadempimento corrente, produrre effetti irreversibili o anticipare risultati non conseguibili nello strumento di regolazione della crisi.


Può essere concessa l’inibitoria dell’escussione di garanzie pubbliche MCC/SACE quando l’escussione immediata sia idonea ad alterare l’assetto del passivo, compromettere il tavolo delle trattative e incidere negativamente sulla sostenibilità del percorso di regolazione della crisi nel tempo della riserva.


Può essere concessa una misura cautelare volta a inibire segnalazioni “a sofferenza” presso la Centrale Rischi e la CRIF quando tali segnalazioni siano incompatibili con la funzione della procedura e siano idonee a compromettere la continuità aziendale, il mantenimento delle linee di credito o la predisposizione del piano di ristrutturazione.


L’inibitoria delle segnalazioni “a sofferenza” non impedisce agli intermediari di effettuare segnalazioni diverse secondo le regole ordinarie, inclusa la classificazione tra “inadempienze probabili”, né esclude future segnalazioni “a sofferenza” in presenza di nuovi elementi oggettivi conformi alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.


La domanda cautelare volta alla cancellazione di una segnalazione “a sofferenza” già effettuata presenta carattere anticipatorio e satisfattivo, presupponendo una valutazione definitiva sulla legittimità della segnalazione incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase prenotativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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