Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30765 - pubb. 20/02/2024
Diniego di omologazione per mancanza di correttezza e buona fede nelle trattative con il ceto creditorio bancario
Tribunale Vicenza, 09 Novembre 2023. Pres. Limitone. Est. Genovese.
Concordato semplificato - Trattative secondo correttezza e buona fede -
Trattative con il ceto creditorio bancario - Erroneità ed incompletezza della
rappresentazione del debito bancario - Violazione della buona fede
I giudici vicentini, nel decreto che qui si pubblica, hanno ravvisato il difetto del presupposto dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede. Più precisamente, il Tribunale, “ritenuto che la conduzione di trattative con il ceto creditorio bancario sulla base di un presupposto fattuale – quello della patrimonializzazione – che la società non intendeva accettare, e senza che venissero poste in essere le procedure interne per verificare tale disponibilità per ben tre mesi e mezzo, costituisca violazione della buona fede; rilevato che la perdurante erroneità ed incompletezza della rappresentazione del debito bancario ha comportato, secondo l’Esperto, un aggravamento del rischio di credito delle Banche, e che l’omessa rettifica sul punto, non appare conforme ai canoni di correttezza, che imporrebbero di salvaguardare le ragioni dei creditori e di prospettare correttamente i rischi; ritenuto infine che, pur non essendo la ricorrente tenuta ad accettare offerte d’acquisto, la condizione delle trattative secondo buona fede avrebbe dovuto suggerire di rendere edotti i creditori e l’Esperto dell’offerta ricevuta; che pertanto il presupposto di ammissibilità dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non risulta integrato”, ha rigettato la domanda di omologazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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