Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30090 - pubb. 14/11/2023

Nullità dell’accordo di modifica del tasso di mora per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Tribunale Bologna, 14 Settembre 2023. Est. Costanzo.


Interessi di mora – Art. 7, d.lgs. 9 ottobre 2022, n. 231 – Transazioni commerciali – Prescrizione quinquennale – Accordi contrattuali di modifica del tasso di mora – Iniquità – Nullità



L’obbligazione per interessi moratori, la cui fonte si rinviene nel d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, vertendosi in ipotesi di debiti derivanti da transazioni commerciali, non è soggetta a prescrizione quinquennale perché non riguarda obbligazioni periodiche e di durata.


Alla luce della disciplina applicabile alle transazioni concluse entro il 31 dicembre 2012 (art. 7, d.lgs. 9 ottobre 2022, n. 231) e della linea interpretativa che ravvisa una sostanziale continuità tra i testi con cui nel corso del tempo si è data attuazione a direttive comunitarie, deve concludersi, nel valutare le conseguenze del ritardato pagamento, per la nullità delle clausole contrattuali secondo le quali, dopo il novantesimo giorno, gli interessi moratori sono determinati al tasso Euribor 6 mesi aumentato di uno spread pari a 0,5 punti.


Decisiva, in tal senso, e tale da evidenziare la grave iniquità del patto in danno del creditore, è la notevolissima differenza tra il saggio convenzionale e quello legale, in assenza di una giustificazione fondata su ragioni oggettive ed in un contesto che vede termini per il pagamento favorevoli al debitore. (Franco Benassi)




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