Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29177 - pubb. 18/05/2023
Cessioni in blocco e produzione del contratto privo di allegati
Tribunale Prato, 12 Gennaio 2023. Est. Sirgiovanni.
Cessione credito in blocco T.U.B. – Produzione contratto cessione generico senza allegati – Insussistenza – Difetto legittimazione cessionario – Accolta opposizione a decreto ingiuntivo – Condanna spese di lite cessionario
L’art. 58 comma 2 TUB non impone un contenuto informativo minimo, ma consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Nel caso in cui l’avviso pubblicato relativo alla cessione in blocco presenti tali caratteristiche di incertezza ed indeterminatezza, è indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l’estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto.
Non si può ritenere raggiunta la prova della legittimazione attiva con la produzione in giudizio dei contratti di cessione ove il contenuto non risulti sufficientemente determinato, a norma dell’art 1346 c.c. in quanto si fa un generico riferimento ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
Va revocato per carenza di legittimazione attiva il decreto ingiuntivo ove il cessionario non dimostri la propria titolarità con condanna alle spese di lite. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'avv. Raffaele Carbone del Foro di Santa Maria Capua Vetere
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