Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28019 - pubb. 13/10/2022

Prova della legittimazione del cessionario dei crediti cartolarizzati

Tribunale Salerno, 05 Luglio 2022. Est. Ferrara.


Contratti bancari - Cessione credito in blocco ex art. 58 Tub - Mancato deposito contratto - Difetto legittimazione cessionario - Rilevabilità ufficio in ogni stato e grado - Poteri giudice - Sussistenza - Revoca decreto ingiuntivo



Deve essere rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c.

Il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ha l’onere di provare la propria legittimazione attiva, il cui onere non può ritenersi assolto a mezzo della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, la cui sola funzione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c.

La prova va fornita con il deposito del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone del Foro di Santa Maria Capua Vetere


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