Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26860 - pubb. 18/03/2022
Mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento attinente il saldo di un finanziamento estero
Tribunale Rimini, 02 Marzo 2022. Est. Rossi.
Finanziamento Estero – Difetto di prova ex. art. 2697 co. 1 c.c.
La mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento attinente il saldo di un finanziamento estero, sia per quanto attiene il momento genetico del rapporto sia per il suo successivo sviluppo, deve valutarsi alla stregua dei precetti ex art. 2697, co. 1 c.c. ossia del difetto di prova, con la conseguenza che qualsiasi addebito effettuato sul conto corrente in relazione a detto finanziamento non può essere ritenuto dovuto dal cliente. (Emanuele Di Maso) (Mario Pio Contessa) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Emanuele Di Maso e del Dott. Mario Pio Contessa –Trainee lawyer Studio Legale Di Maso
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