Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24874 - pubb. 16/02/2021

Nullità della Fideiussione ABI per violazione normativa Antitrust: il fideiussore non è cliente della banca e non è destinatario della tutela della legge antitrust n.287/1990

Tribunale Verona, 06 Ottobre 2020. Est. Eugenia Tommasi Di Vignano.


Fideiussione ”ABI” – Violazione normativa Antitrust – Il fideiussore non è cliente della banca e non è destinatario della tutela della legge antitrust n.287/1990 – Nullità – Esclusione – Regolazione delle spese di lite in ragione della eccentricità della decisione rispetto alla giurisprudenza prevalente



Non convince la ragione individuata da Bankitalia nel Provvedimento n. 55/05 (a tenore del quale la diffusione generalizzata del modello standardizzato di fideiussione “…potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”) a supporto della pretesa natura anticoncorrenziale dell’intesa conformativa del testo delle fideiussioni omnibus, perchè la normativa antitrust tutela ed ha come “mercato di riferimento” i “soggetti consumatori”, clienti della banca, fruitori del credito bancario; la concorrenza va tutelata nei confronti di questi e non già del fideiussore, che è terzo rispetto al rapporto bancario.

La fideiussione integra atto proveniente dal fideiussore, e non dalla banca  ed il fideiussore che stipula la fideiussione omnibus non è cliente della banca, trattandosi di soggetto diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca stessa e, quindi, terzo rispetto al rapporto di credito; la diffusione generalizzata delle previsioni incriminate (gli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus, che certamente rendono più gravosa la garanzia per il fideiussore) non danneggia bensì avvantaggia il cliente della banca (cioè il soggetto finanziato), tenuto conto che questo, grazie alla più stringente garanzia prestata dal fideiussore, ottiene credito dalla banca più facilmente e a condizioni migliori, sicchè per costui risulta decisivo esclusivamente diversificare tra banche che chiedono il rilascio della fideiussione e banche che non la richiedono, restando estraneo al tema della concorrenza, nei suoi stretti confronti, il contenuto del negozio fideiussorio, che non incide direttamente sulla sua posizione ma su quella del garante.

La peculiarità della tesi unitamente alla sua natura eccentrica rispetto all’orientamento della giurisprudenza prevalente e delle autorità antitrust, rende opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Patrizia Perrino



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