Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21750 - pubb. 29/05/2019

Legittimità all’azione monitoria nei confronti della banca per mancato rilascio di documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B.

Tribunale Parma, 03 Aprile 2019. Est. Antonella Ioffredi.


Legittimità dell’azione monitoria dell’utente bancario e del garante/fideiussore nei confronti della banca a seguito del mancato rilascio di documentazione bancaria richiesta ex art. 119 T.U.B.



L’utente bancario è pienamente legittimato a ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall’art. 119 del D. Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario e i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale che va semplicemente adempiuto (Trib Padova n. 2878/2016).

Deve ritenersi che tali identici principi siano applicabili anche all’ipotesi di proposizione dell’istanza ex art. 119, IV co., T.U.B. da parte del garante e ciò in quanto, dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito; che tale diritto risulti, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, che si pone rispetto all’obbligazione principale garantita in rapporto di accessorietà e dipendenza; che, dunque, se si considera che proprio in virtù di tale dipendenza, il fideiussore ha diritto, ai sensi dell’art. 1945 c.c., di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore – relative, cioè, all’esistenza ed alla validità dell’obbligazione garantita - non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell’art. 119, co. 4, T.U.B. nei confronti del creditore (Trib. Prato del 13.4.2015). (Lorenzo Fumagalli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Fumagalli del Foro di Cremona


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