Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (2)

Art. 96
Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia (3)

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. (4).

1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti (5).

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura (6).

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione (7).

5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI (8).

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 630, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. c), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(7) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. d), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(8) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. e), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.