Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario (2)

Art. 95-sexies
Norme di attuazione (3)

1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) La sezione III-bis è stata inserita dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.