Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 94

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. I commissari liquidatori, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d’Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (2).

3. Si applicano l’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza e, in quanto compatibile, l’articolo 92 del presente decreto legislativo (3).

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così sostituito dall’art. 9.29, comma 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 37, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. m), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: "Si applicano l’articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l’articolo 92 del presente decreto legislativo".