Testo Unico Bancario
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 80
Provvedimento
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (2) ma non quelli indicati nell’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione (3).
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (4) e la proposta della Banca d’Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento (5) ai sensi dell’articolo 85.
4. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (6) è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell’insolvenza (7).
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 23, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Cfr. art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma così modificato dall’art. 64, comma 10, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(6) Cfr. art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(7) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. d), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: "Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare."