Testo Unico Bancario
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione I
Amministrazione straordinaria
Art. 77
Succursali di banche extracomunitarie
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d’Italia informa dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L’informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’apertura della procedura ovvero subito dopo (2).
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma inserito dall’art. 3, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.