Testo Unico Bancario
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione I
Amministrazione straordinaria
Art. 75-bis
Commissari in temporaneo affiancamento (2)
1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l’assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 20, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.