Testo Unico Bancario
VIGILANZA
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza
Art. 69
Collaborazione tra autorità e obblighi informativi (1)
1. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d’Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d’Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie e sulle società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana (2);
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d’Italia, qualora nell’esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l’ABE, il CERS, il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie (3).
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell’esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.
1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.
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(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239.
(2) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 7, decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.