Testo Unico Bancario
TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione 01-I
Misure di intervento precoce (2)
Art. 69-vicies
Poteri di accertamento e flussi informativi (3)
1. Quando sia accertata l’esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all’articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l’aggiornamento del piano di risoluzione, l’eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (4).
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione.
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 13, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).