Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo 02-I
Sostegno finanziario di gruppo (2)

Art. 69-terdecies
Autorizzazione dell’accordo (3)

1. Il progetto di accordo è sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche comunitarie aderenti all’accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorità di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Capo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.