Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo 01-I
Piani di risanamento (2)

Art. 69-septies
Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento (3)

1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati comunitari per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.

2. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Capo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.