Testo Unico Bancario
VIGILANZA
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza
Art. 67-ter
Poteri di intervento (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche:
la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;
per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati (2) limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere;
2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.
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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 28, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Le parole «possono inoltre essere fissati» sono state sostituite alle precedenti «la Banca d’Italia può inoltre fissare» dall’art. 1, comma 17, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.