Testo Unico Bancario


TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Sezione I
Gruppo bancario

Art. 64
Albo

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.