Testo Unico Bancario
VIGILANZA
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Sezione I
Gruppo bancario
Art. 63
Partecipazioni (1)
1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis (2).
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.
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(1) Articolo già modificato dall’art. 13 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e poi così sostituito dall’art. 9.20, comma 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma modificato prima dall’art. 45, decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, e, successivamente, dall’art. 2, comma 5, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.