Testo Unico Bancario
TITOLO III
VIGILANZA
Capo I
Vigilanza sulle banche
VIGILANZA
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art. 53-ter
Misure macroprudenziali (1)
1. La Banca d’Italia è autorità nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.
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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 20, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 15, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.