Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione II
Credito agrario e peschereccio

Art. 44
Garanzie (1)

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

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(1) Articolo già sostituito dall’art. 1, decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135, e da ultimo così sostituito dall’art. 7, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342.