Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
BANCHE
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
Art. 38
Nozione di credito fondiario
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.