Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo V
Banche cooperative
Sezione II
Banche di credito cooperativo
BANCHE
Capo V
Banche cooperative
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 37
Utili
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.