Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo V
Banche cooperative

Sezione II
Banche di credito cooperativo

Art. 37-ter
Costituzione del gruppo bancario cooperativo (1)

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d’Italia:

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;

b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell’articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell’accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all’articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall’articolo 31, comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d’Italia, che provvede all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 5, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.