Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo V
Banche cooperative

Sezione I
Banche popolari

Art. 29
Norme generali

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro (1).

2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro.

Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (2).

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo (3).

2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo (4).

3. (Abrogato) (5).

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

----------------------
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. d), decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
(5) Comma prima sostituito dall’art. 42, decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.