Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)

Art. 22

Partecipazioni indirette e acquisti di concerto (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. (3)

1-bis. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV si considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19 (4).

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 9.8, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera f), n. 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera f), n. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.