Testo Unico Bancario
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 154
Fondo interbancario di garanzia
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’articolo 45, si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.