Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
Art. 15
Succursali
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3 (1).
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d’Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto (2).
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo (3) previa autorizzazione della Banca d’Italia.
3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all’autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l’esercizio dell’attività della succursale (4).
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.
5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell’apertura di succursali all’estero da parte di banche italiane (5).
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(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 8, lett. a), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 8, lett. b), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(3) La parola «terzo» è stata sostituita alla precedente «extracomunitario» dall’art. 1, comma 5, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, lett. c), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Le parole «dei commi 01 e 3» sono state sostituite alle precedenti «del comma 3» dall’art. 1, comma 8, lett. d), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.