Testo Unico Bancario


TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo V
Altre sanzioni (3)

Art. 144-quinquies

Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (4)


1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.

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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 28, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo inserito dall’art. 1, comma 52, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.