Testo Unico Bancario


TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo III
Banche e gruppi bancari (3)

Art. 137
Mendacio e falso interno (4)

1. (Abrogato) (5).

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000 (6) (7). Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000 (8).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a euro 10.329 (9) (10).

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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 25, lett. b) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 4, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(5) Comma abrogato dall’art. 8, decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. La disposizione abrogata prevedeva il reato di mendacio bancario, che è stato ripristinato dall’art. 33, legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(6) Comma inserito dall’art. 33, legge 28 dicembre 2005, n. 262. Cfr. nota al comma 1.
(7) Cfr. l’art. 39, comma 1, legge 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(8) Periodo inserito dall’art. 8, comma 4, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(9) Cfr. l’art. 39, comma 1, legge 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(10) Comma così modificato dall’art. 8, comma 5, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.